1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato
di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la
qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
3. La
programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Gli
enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle
associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e
degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla
gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni,
enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della
solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La
presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il
contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e
di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di
cui al comma 1.
7. Le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri
ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- I testi degli
articoli 2,
3 e
38 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi,
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 è il seguente:
"Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha come
oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei
"servizi sociali .
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali si
intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il titolo del citato
decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'
art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".